Lo Statuto

 

ATTO COSTITUTIVO

L’Atto costitutivo del Centro di studi filologici e linguistici siciliani fu rogato il 15 febbraio 1951 dal notaio Gaspare Roberto Di Vita di Carini e registrato il 19 febbraio con il n. 1124. Il riconoscimento della personalità giuridica avvenne un mese dopo con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 marzo 1951 n. 39/A, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9 giugno 1951, p. 491. All’originario testo statuta­rio sono state apportate diverse modifiche nella seduta assembleare del 20 aprile 2021 per adeguarlo alle nuove normative sul Terzo Settore.

L’attività del Centro è sostenuta dalla Legge Regionale n. 54 del 21 agosto 1984.

Altri provvedimenti legislativi riguardanti il Centro di studi filologici e linguistici siciliani

L. R. 30.11.1953, n. 58  L. R. 06.05.1981, n. 85  L. R. 31.05.2011, n. 9

 

STATUTO

CAPITOLO I

Art. 1
È costituita in Palermo l’Associazione denominata «Centro di studi filologici e linguistici siciliani». Il Centro è un ente non commerciale senza fini di lucro ed è posto sotto il patronato del Presidente della Regione Siciliana e dei Rettori delle Università siciliane.
Il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Ente del Terzo Settore, è costituito nel rispetto del Decreto Lgs. 117/2017, ed è riconosciuto come persona giuridica con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 marzo 1951, n. 39/A, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana del 9 giugno 1951, p. 491.
Il Centro di studi filologici e linguistici siciliani persegue finalità di solidarietà sociale, così come definite nell’art. 5, comma 1, lettere f ed i del D. Lgs. 17/2017.
Vengono inoltre sancite le seguenti condizioni:
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 3 del presente Statuto;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

Art. 2
La sede del Centro di studi filologici e linguistici siciliani è in atto presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche. Il trasferimento delle sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La rappresentanza legale spetta al Presidente eletto dall’Assemblea.

Art. 3
Il Centro, a norma dell’atto costitutivo, si propone di promuovere gli studi sul siciliano antico e moderno, considerato in tutti i suoi aspetti e correlazioni, realizzando ogni iniziativa al detto fine attinente. Particolarmente si propone:
a) la pubblicazione di una «Collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV»;
b) la pubblicazione e l’aggiornamento di un grande vocabolario delle parlate siciliane;
c) la realizzazione di un Atlante Linguistico della Sicilia, comprensivo delle sezioni “Galloitalica” e “Onomastica”;
d) la pubblicazione di un “Archivio testuale del siciliano antico” e di un “Lessico del siciliano medievale”;
e) la pubblicazione di collane e di ogni altra opera, in cui trovino organica sistemazione le attività di ricerca nel campo degli studi filologici e linguistici siciliani, programmate dal Consiglio direttivo d’intesa con il Comitato scientifico;
f) la edizione di un «Bollettino» che, oltre ad illustrare i programmi e le attività del Centro, accolga studi filologici e linguistici riguardanti la Sicilia, nonché l’edizione di eventuali altre pubblicazioni periodiche dirette a illustrare i programmi e le attività del Centro;
g) la gestione, l’incremento e la valorizzazione della Biblioteca, intesa come struttura di servizio culturale indispensabile al conseguimento dei fini statutari e aperta alla comunità degli studiosi e dei cittadini.

CAPITOLO II

Art. 4
Il patrimonio del Centro di studi filologici e linguistici siciliani è costituito da tutti i beni mobili o di altra natura che siano donati, ceduti o comunque acquisiti. Più in particolare, rientrano nel patrimonio del Centro i materiali documentari di qualsiasi natura; il patrimonio librario; i mobili, gli arredi e le suppellettili; le donazioni da parte di terzi o da sottoscrizioni, sussidi e contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 5
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento del Centro, nonché per l’attività promozionale, editoriale, formativa e di ricerca, si provvederà con le quote sociali e i contributi versati dai Soci o erogati da Enti pubblici e privati e con i proventi di iniziative che il Consiglio direttivo ritenesse opportuno promuovere.

Art. 6
Fanno parte dell’Associazione coloro che, su proposta del Consiglio direttivo, ottengano in assemblea a scrutinio segreto la maggioranza di almeno due terzi dei votanti. I Soci che per tre anni consecutivi non partecipano alle sedute assembleari in seduta ordinaria senza giustificato motivo, vengono considerati decaduti.

CAPITOLO III

Art. 7
L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci. L’Assemblea delibera l’ammissione dei Soci e elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori. Tale elezione avviene su una lista predisposta dal Consiglio direttivo, tenuto conto anche di eventuali candidature alle diverse cariche presentate da almeno nove soci. Deve essere in ogni caso garantita la presenza di docenti delle Università di Palermo, Catania e Messina.

Art. 8
L’Assemblea generale è convocata in seduta ordinaria dal Presidente per ascoltarne la relazione, approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre e il preventivo del nuovo esercizio. Della convocazione deve essere dato avviso almeno 8 giorni prima della data fissata.

Art. 9
L’Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Soci che ne fanno parte, per discutere su particolari problemi indicati nell’ordine del giorno unito alla richiesta di convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, detratto il numero degli assenti giustificati, e in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di Soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 10
Nelle deliberazioni dell’Assemblea, per coloro che fossero impossibilitati a intervenire, è ammessa la votazione per delega ad altro Socio. Ciascun Socio non può ricevere più di cinque deleghe.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’Assemblea generale, con una maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

CAPITOLO IV

Art. 11
Sono organi istituzionali:
a) il Presidente
b) il Vice Presidente
c) il Consiglio direttivo
d) il Comitato scientifico
e) il Collegio dei revisori dei conti
Tutte le cariche sociali sono rese a titolo gratuito.

Art. 12
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci. Ha la firma e la rappresentanza legale del Centro di studi filologici e linguistici siciliani. Presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.

Art. 13
Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea dei Soci contestualmente alla altre cariche sociali. Fa parte di diritto del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o indisponibilità, e collabora con lui nella gestione dell’attività.

Art. 14
L’Assemblea dei Soci può attribuire la qualifica di Presidente onorario e di Socio onorario a personalità che si siano particolarmente distinte per l’attività svolta nel Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

CAPITOLO V

Art. 15
Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente e legale rappresentante, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da altri sei componenti aumentabili sino a dodici sulla base delle determinazioni dell’Assemblea che li elegge. Il Consiglio dura in carica tre anni, a meno che, nel corso del triennio, le norme statutarie che ne regolano l’elezione non siano sottoposte a modifica. In tal caso si procede entro sei mesi a una nuova elezione. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 16
Al Consiglio direttivo spetta la gestione del patrimonio e, sentito il Consiglio scientifico, l’approvazione dei piani annuali di attività nell’ambito di una programmazione triennale. Esso deve altresì predisporre i bilanci finanziari annuali e presentarli, insieme con la relazione del Collegio dei revisori, all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio direttivo, sentito il Consiglio scientifico, può costituire all’interno del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, speciali gruppi di lavoro per il raggiungimento di specifiche finalità previste dallo statuto. Il Consiglio può essere riunito in tutti i casi in cui il Presidente lo riterrà opportuno.
Per le riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni non sono valide se non vengono approvate dalla metà più uno degli intervenuti.

Art. 17
Il Bilancio di esercizio è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del Decreto LGS 117/2017. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.

Art. 18
Il Comitato scientifico è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dai Direttori e dai componenti dei Comitati scientifici delle riviste e delle collane edite dal Centro, nonché dai responsabili delle ricerche scientifiche in corso di attuazione.

Art. 19
Il Consiglio direttivo, sentito il Comitato scientifico, nomina entro un mese dal suo insediamento i direttori delle collane editoriali e i responsabili delle attività di ricerca. Essi rimangono in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio direttivo che li ha nominati.

Art. 20
Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti. La loro nomina avviene contestualmente all’elezione degli altri organi istituzionali.

Art. 21
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. n. 9 del Decreto Lgs. 117 del 2017.

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